Aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari per le Corti d'Assise e per le corti d'Assise d'Appello - Iscrizione negli Elenchi Comunali

Data:

04 Luglio 25

Descrizione

Aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari per le Corti d'Assise e per le corti d'Assise d'Appello - Iscrizione negli Elenchi Comunali

IL SINDACO

Visto art. 21 della Legge 10 Aprile 1951 n. 287, pubblicata sulla G.U.del 7 Maggio 1951 n. 102, sul

riordinamento dei giudizi di Assise, come modificata dalle Leggi 24 Novembre 1951 n. 1324, 5 Maggio

1952 n. 405 e 27 Dicembre 1956 n. 1441. pubblicata conversione del D.L. 1 470271978

Vista la Legge 24 MARZO 1978 n. 74 relativa alla sulla G.U.del 3 GENNAIO 1957; n.31, pubblicata

sulla G.U.del29/03/1978

RENDE NOTO

che, in esecuzione delle disposizioni contenute nell'art. 21 della succitata Legge del 1951, e successive modificazioni, si deve procedere all'aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari e che:

 

  1. Tuti citadini, uomini e donne, residenti nel Comune che. non essendo iscritti neali Albi definitivi dei Giudici Popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli art. 9 e 10 della Legge 10 Aprile 1951 n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE e/o DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO, e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art.2, sono invitati ad inoltrare domanda in carta semplice, non piu' tardi del mese di Luglio p.v. per iscriversi negli elenchi comunali.
     

  2. I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti (artt. 9 e 10):

    a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;

    b) buona condotta morale;

    c) eta' non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;

    d) licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte d'Assise

    e) licenza di scuola media di second o grado per i Giudici di Corte d'Assise d'Appello.
     

  3. Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare (art. 12):

    a) magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attivita' di servizio appartenenti o addetti allordine giudiziario;

    b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attivita' di servizio;

    c) i ministri di qualsiasi culto ed religiosi di ogni ordine congregazione.

 

Per qualsiasi informazione e presentazione della relativa domanda rivolgersi al"Ufficio Elettorale nell'orario di apertura al pubblico.

 

Dalla residenza comunale, 03/07/2025

 

IL SINDACO

Dott. Giuseppe Lanzara

Ultimo aggiornamento

04/07/25, 10:07