Descrizione
COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI
IL SINDACO
Visto l'art. 21 della Legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei Giudici di Assise, sostituito dall’art. 3 della Legge 5 Maggio 1952, n. 405;
Vista la Legge 27 dicembre 1956, n. 1441, sulla partecipazione delle donne all’amministrazione della giustizia nelle Corti di Assise;
RENDE NOTO
1. Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune, che, non essendo iscritti negli Albi definitivi dei Giudici Popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della Legge 10 aprile 1951, n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE e/o DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, sono invitati ad iscriversi entro il 31 luglio p.v. negli elenchi integrativi comunali, ritirando il modello di domanda presso l’Ufficio Elettorale o scaricandolo dal sito web del Comune: https://www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it/area_letturaServizio/51/pagsistema.html
2. I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti (artt. 9 e 10):
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) eta' non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
d) licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte d'Assise
e) licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte d'Assise d'Appello.
3. Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare (art. 12):
a) i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Pontecagnano Faiano, lì 26 aprile 2023
IL SINDACO
Dott. Giuseppe Lanzara