Disposizioni in materia di accensione e lancio di fuochi di artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici

Data:

03 Ottobre 23

Descrizione

IL SINDACO

PREMESSO che in occasione delle festività nazionali, religiose e locali che siano pubbliche o private, sul territorio comunale è consuetudine da parte di molte persone sparare petardi, far scoppiare mortaretti, accendere botti e artifici pirotecnici di vario genere sul territorio comunale;

CONSIDERATO:

- che la cronaca degli ultimi anni ha messo in evidenza come molti incidenti, in occasione dell’uso (spesso improprio o imprudente) di prodotti pirotecnici ad effetto scoppiante (botti, petardi e simili), siano fortemente legati ad una immissione, vendita ed utilizzo illegale di tali prodotti ovvero al loro uso da parte di minori o di persone che comunque non possiedono i richiesti requisiti personali o professionali per operare in sicurezza;

- che ogni anno, a livello nazionale, soprattutto in occasione di festività nazionali, religiose e locali, pubbliche e/o private, si verificano infortuni anche di grave entità, derivanti alle persone, per imprudenza o imperizia, nell’utilizzo di simili prodotti;

- che esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi per i quali è ammessa la vendita al

pubblico, trattandosi, pur sempre, di materiali esplodenti, che, in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia per chi li maneggia, sia per chi ne venisse fortuitamente colpito;

- che tali prodotti pirici, seppure di libera vendita, sono comunque potenzialmente idonei a causare danni materiali e fisici se non impiegati nel rigoroso rispetto delle regole

precauzionali previste in quanto sono in grado di produrre effetti di calore, luminosi, sonori, gassosi o fumogeni anche di particolare intensità, a causa delle reazioni chimiche dei loro componenti;

- che spesso gli utilizzatori di detti prodotti risultano essere soggetti minorenni che tendenzialmente trascurano più facilmente degli adulti l’osservanza delle misure minime di

sicurezza stabilite al fine di evitare disturbo, pericolo e danni a se stessi, alle persone che possono trovarsi nelle vicinanze, agli animali e alle cose;

- che conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali in quanto il fragore degli artifici pirotecnici ad effetto scoppiante oltre ad ingenerare spavento negli animali li portano a perdere il senso dell’orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi, determinandone in alcuni casi anche il ferimento o la morte;

- che possono determinarsi anche danni economici alle cose ed al patrimonio pubblico e

privato, soprattutto a causa del rischio di incendio derivante dall’accensione incontrollata di articoli pirotecnici;

CONSIDERATO inoltre che i prodotti pirotecnici provocano un aumento delle polveri sottili presenti nell'aria;

VERIFICATO che tali condotte incidono negativamente sulla sicurezza, sulla quiete dei cittadini, sulla salute degli animali domestici, oltre che sulla salubrità in genere dell’ambiente urbano;

ATTESO CHE l’Amministrazione comunale è particolarmente attenta alla problematica e non potendo, per legge, impedire l’ accensione e il lancio di fuochi di artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici in toto, perché in contrasto con i principi giuridici ordinamentali, in primis costituzionali, intende adottare le alcune precauzioni necessarie ad assicurare l’incolumità e la sicurezza pubblica garantendo che tutte le manifestazioni, sia programmate che spontanee, si svolgano nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale;

RILEVATO che:

- nella definizione delle misure di prevenzione occorre tenere conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non possono vietare, in via generale ed assoluta, la vendita sul territorio di artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati, quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché, ovviamente, siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita, né di vietarne l’impiego in ambito privato;

- comunque, occorre salvaguardare gli spettacoli pirotecnici autorizzati, realizzati da professionisti secondo i più stretti dettami di sicurezza, in quanto espressione di cultura e arte che sono  universalmente apprezzate e che positivamente si ascrivono al bagaglio delle migliori tradizioni popolari;

- appare necessario, come da normativa vigente e da circolari del Ministero dell’Interno

predisporre attività di prevenzione e vigilanza sulla produzione, commercio e detenzione di manufatti pirotecnici;

RILEVATO che l’Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e realisticamente non esaustivo il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale ed alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle implicazioni e delle conseguenze che tale tradizione può avere per la sicurezza sua e degli altri, e possa anche decidere, in piena libertà, di abbandonarla;

VISTI:

- il T.U.L.P.S. ed in particolare gli articoli da 46 a 57 in materia di materiale esplodente;

- in particolare il suddetto art. 57 che prevede: “ Senza licenza della autorità locale di

pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi

fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa. E’ vietato sparare mortaretti e simili apparecchi.”

- gli articoli 659 (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) 674 (Getto pericoloso di cose) 679 (Omessa denuncia di materie esplodenti) e 703 (Accensioni ed esplosioni pericolose) del codice penale;

FERMO RESTANDO il divieto generale di accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali falò e simili senza l’autorizzazione dell’Autorità di P.S. ;

VISTE

- la legge n. 689 del 24/11/1981 e successive integrazioni e modificazioni;

- la legge 241/90 che consente di pubblicare all’Albo Pretorio provvedimenti diretti alla

generalità dei destinatari che sono indeterminati a priori;

VISTO l’art. 54 del D. Lgs. n. 267/200 come sostituito dall’art. 6 del D.L. 23.05.2008 n. 92 convertito in L. 24.07.2008 n. 125 ;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 05.08.2008 emesso ai sensi dell’art. 54 comma 4 bis del D.Lvo n. 267 del 18.08.2000 s.m.i.;

CONSIDERATA, pertanto, l’opportunità di regolamentare l’impiego dei prodotti pirotecnici, al fine di contenere e prevenire le situazioni di pericolo e danno alle persone, agli animali e alle cose, di disturbo alla quiete pubblica, di inquinamento acustico, per prevenire anche le situazioni di allarme nei cittadini, anche al fine di dissuadere, vietare e reprimere tali comportamenti lesivi della sicurezza urbana;

PRESO ATTO, altresì, dell’esistenza in commercio di fuochi di artificio “silenziosi” e a basso consumo acustico che diminuiscono i disagi sopra elencati, oltre che di minore potenza e pericolosità potenziale anche sul piano rischio incendi;

DATO ATTO che lo schema della presente ordinanza è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Salerno ai sensi dell’art. 54 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 con nota prot. N44306/2023 trasmessa via PEC il 18 agosto c.a.;

ORDINA

per le motivazioni indicate in premessa, a far dal 03/10/2023 fino a diversa disposizione,  esclusivamente a garanzia della sicurezza urbana e dell’incolumità pubblica

Su tutto il territorio comunale, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché in luogo

privato, laddove possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici sui luoghi pubblici, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, l’accensione di botti e artifici pirotecnici  - anche se di libera vendita - da parte di soggetti nè titolari di licenze né autorizzati all’attuazione di manifestazioni pirotecniche dall’autorità competente di pubblica sicurezza;

DISPONE CHE

Il divieto non riguarda i fuochi di artificio “silenziosi” e a basso consumo acustico, ex T.U.L.P.S. e ss.mm.i, che diminuiscono i disagi elencati in premessa, oltre ad essere di minore potenza e pericolosità non solo per l’incolumità pubblica ma anche per quanto riguarda il rischio incendi, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia anche in tema di autorizzazioni;

AVVERTE CHE

Salvo che il fatto non costituisca reato, l’inosservanza degli obblighi e divieti di cui alla presente ordinanza comporterà, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00.

INFORMA CHE

Ai sensi dell’articolo 3 L n. 241/90 , avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR CAMPANIA nel termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento, ovvero, ricorso gerarchico alternativo al Prefetto-UTG-di Salerno nel termine di 30 giorni dalla notificazione della stessa o con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio di questo comune; ;

Si precisa che, in difetto di specifica istanza, il ricorso non sospenderà automaticamente l’efficacia e l’esecutività del presente atto.

DISPONE

 che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso la pubblicazione all’Albo

Pretorio e sul sito internet del Comune;

DEMANDA

Alla Polizia Municipale e alle altre forze di Polizia competenti per territorio di vigilare sull’osservanza della presente ordinanza e di applicare le sanzioni ivi previste, fatto salvo il rapporto all’Autorità Giudiziaria qualora il fatto costituisca reato

Pontecagnano Faiano,

Ultimo aggiornamento

03/10/23, 05:10